Statuto dell'associazione
Statuto APCAT
(Associazione Provinciale dei Club Alcologici Territoriali (Metodo Hudolin)
Art. 1- Definizione e sede
L’Associazione Provinciale dei Club Alcologici Territoriali, (Metodo Hudolin) (APCAT) è una associazione di volontariato senza scopo di lucro (Onlus). Ha carattere apartitico, aconfessionale ed interetnico.
L’Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti della legge 266/1991, delle leggi provinciali in materia di volontariato e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
L’Associazione ha attualmente sede in Via Sighele, 7- 38122 Trento,.
I cambiamenti di sede, quando dovuti a cause non dipendenti dall’Associazione, potranno aver luogo su delibera del Consiglio Direttivo e non sarà necessaria la procedura normale di modifica dello Statuto.
Art. 2- Definizione dei Club e delle Associazioni dei Club
Con la sigla C.A.T. si intende: Club Alcologici Territoriali (metodo Hudolin)
Con la sigla A.C.A.T. si intende:Associazione dei Club Alcologici Territoriali (metodo Hudolin).
Il Club è una Comunità multifamiliare costituita da famiglie con problemi alcol-correlati e complessi (alcol associato al consumo di sostanze illegali, psicofarmaci, problemi psichiatrici, ecc.) e da un Servitore Insegnante.
Art. 3 Solidarietà
L’Associazione persegue il fine della solidarietà civile, culturale e sociale, non ha fini di lucro e si atterrà ai seguenti principi: democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dai soci i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.
L’Associazione coopera in ambito nazionale ed internazionale nel campo dei problemi alcolcorrelati e complessi e della multidimensionalità della sofferenza umana, secondo l’Approccio Ecologico Sociale elaborato dal prof. Vladimir Hudolin.
Art. 4 – Scopi
L’Associazione persegue i seguenti scopi:
a) essere al servizio dei membri dell’Associazione e quindi dei CAT (Club Alcologici Territoriali) e delle Acat (Associazione zonale dei Club Alcologici Territoriali),
b) promuovere attività d’informazione, in ogni sua espressione, mirata alla promozione e protezione della salute e prevenzione dei problemi alcolcorrelati e complessi;
c) promuovere la cooperazione, attraverso la partecipazione attiva di tutti i suoi soci, con le istituzioni pubbliche e private che si riconoscono nelle finalità dell’Associazione, per la realizzazione dei progetti mirati alla promozione e protezione della salute;
d) attivare capacità di proposta e di verifica su leggi e programmi che incidono sul piano socio-sanitario;
e) migliorare la qualità della vita dei suoi soci e delle comunità locali attraverso l’Approccio Ecologico Sociale secondo la metodologia Hudolin, impegnandosi per lo sviluppo e la territorializzazione dei Club su tutto il territorio provinciale;
f) aderire ad ogni iniziativa che si prefigga lo scopo di sviluppare i programmi di informazione, formazione e ricerca in campo alcologico, avvalendosi prevalentemente dell’attività del Centro Studi - APCAT ed in collegamento con l’Associazione Italiana dei Club Alcologici Territoriali (AICAT).
Art. 5- Soci
Sono soci ordinari dell’Associazione:
a) ACAT-associazione zonale dei Club Alcologici Territoriali (metodo Hudolin)
b) tutti coloro che –componenti delle famiglie, famiglie sostitutive e servitori-insegnanti dichiarano di partecipare alla vita dell’Associazione per il conseguimento degli scopi di cui all’art. 4, aderendo ai Club Alcologici Territoriali riconosciuti dall’APCAT
Sono soci onorari tutte le persone che per i loro meriti verranno così riconosciute e nominate dal Consiglio Direttivo dell’APCAT.
I soci ordinari maggiorenni esercitano l’elettorato attivo e passivo.
L’APCAT fonda la propria attività sull’impegno volontario e gratuito dei propri aderenti, salvo rimborso spese vive come contemplato dalla legge provinciale sul volontariato. Può assumere personale dipendente o avvalersi di lavoro autonomo, nei limiti delle leggi vigenti.
Art. 6 –Compiti
Sono compiti dell’Associazione:
a) Mantenere regolari rapporti con Enti, Istituzioni pubbliche e private, Associazioni che a livello nazionale operano nel settore sanitario, educativo e sociale, della promozione e protezione della salute in campo alcologico
b) Fungere da punto d'incontro, collaborazione e confronto tra le diverse Associazioni dei Club Alcologici Territoriali (metodo Hudolin) che nell’ambito del loro territorio e della loro operatività mantengono la loro autonomia funzionale.
c) Garantire l’armonizzazione dei programmi ad ogni livello affinché si realizzi l’Approccio Ecologico Sociale in modo analogo su tutto il territorio nazionale.
d) Promuovere e sostenere progetti di cooperazione internazionale con enti ed organismi italiani e non, che perseguono lo sviluppo e la tutela dei diritti dei cittadini.
e) intervenire, ove occorre, nelle controversie che possono insorgere tra le ACAT ed i CAT, con riferimento agli art. 1,4 e 5 del presente Statuto, per garantire i requisiti di ordine tecnico-organizzativo e metodologico che le ACAT ed i CAT devono possedere per far parte dell’APCAT stessa,
Art. 7 – Organi dell’Associazione
Possono far parte degli organi dell’associazione i soci ordinari.
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea Generale
b) il Consiglio Direttivo
c) il Presidente
d) il Collegio dei Revisori dei Conti
Le cariche elettive ed associative negli organi dell’Associazione sono a titolo gratuito, fatti salvi i rimborsi spese documentati, nei limiti stabiliti dall’Associazione stessa. Le cariche sociali sono incompatibili con la partecipazione a qualsiasi attività remunerativa dell’AICAT.
Art. 8 - L’Assemblea Generale.
L'Assemblea è costituita da tutti i soci dell’Associazione ed è l’organo sovrano.
L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all’anno e ogniqualvolta lo stesso presidente o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.
L'Assemblea Generale ha potere decisionale relativamente a tutte le attività dell’Associazione, in particolare:
a) approva la relazione e il programma di attività
b) approva i bilanci elaborati dal Consiglio Direttivo
c) approva il regolamento interno
d) approva le liberalità ed i contributi dei Soci
e) ratifica il Collegio dei Revisori dei Conti su proposta del Consiglio Direttivo o quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell’associazione.
L’assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l’assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
Art. 9 - . Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente APCAT ed è composto dai Presidenti delle ACAT o da un loro delegato.
Ogni socio sarà rappresentato dal suo Presidente Acat o, in caso di impedimento, da persona da lui delegata.
Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
a) è preposto al buon funzionamento organizzativo, amministrativo ed operativo dell’Associazione. Gli sono pertanto demandate le funzioni di prendere iniziative, promuovere gli atti necessari a deliberare ogni iniziativa utile al raggiungimento degli scopi statutari. L’Associazione ha facoltà di accedere ad un fido bancario con il massimo di € 15.000,00= e a questo fine il Consiglio Direttivo delibera di provvedere alla richiesta dello stesso presso l’Istituto di fiducia e autorizza il Presidente o suo delegato a svolgere e sottoscrivere tutte le pratiche necessarie.
b) eseguire la volontà dei soci;
c) provvedere all’elezione del Presidente scelto tra i soci ordinari dell’Associazione
d) eleggere al suo interno il segretario e il tesoriere;
e) deliberare di quanto interessa l’Associazione e che non sia di competenza dell’Assemblea Generale;
f) formare e sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Generale il bilancio preventivo e consuntivo annuale;
g) provvedere all’ordinaria amministrazione dell’Associazione;
h) proporre all’Assemblea Generale le modifiche dello Statuto;
i) stabilire la data di convocazione dell’Assemblea Generale;
j) stabilire l’ammontare delle quote associative che dovranno essere versate all’APCAT da ogni Club in ragione del numero dei nuclei familiari presenti.
Il Consiglio Direttivo si riunirà, in via ordinaria e su convocazione del Presidente, almeno 4 volte all’anno ed ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, su richiesta di almeno 1/3 dei suoi membri.
Le sedute sono valide con la presenza di 2/3 dei suoi membri in prima convocazione ed almeno 1/3 in seconda convocazione. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice fra i presenti e sono valide e vincolanti per tutti i membri dell’Associazione.
Non ha scadenza in quanto viene rinnovato continuamente dalla rotazione dei presidenti delle ACAT o dal loro delegato, man mano che questi vengono eletti a seguito di democratiche elezioni nelle rispettive zone.
Il Consiglio Direttivo approva la costituzione di nuove ACAT ed il rispettivo statuto.
Redige un verbale delle proprie riunioni.
Art. 10 - Il Presidente
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e rappresenta l’Associazione di fronte a terzi.
Convoca l’Assemblea Generale ed il Consiglio Direttivo e dà esecuzione alle loro deliberazioni.
Egli è eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica quattro anni- tre anni per le Acat e non può essere
rieletto per più di due mandati consecutivi.
La carica suddetta è incompatibile con qualsiasi carica elettiva nelle Associazioni soci.
In caso di urgenza o necessità, egli può provvedere – sentiti il Vice Presidente, il segretario e il tesoriere – su materia del Consiglio Direttivo, fatto salvo l’obbligo di sottoporre quanto deciso alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima seduta valida.
Vice Presidente
E’ proposto dal Presidente e la sua nomina è ratificata dal C.D. e dura in carica per tutto il periodo del mandato del Presidente.
In caso di impedimento temporaneo del Presidente, il Vice Presidente ne assume le responsabilità e le funzioni.
In caso di impedimento duraturo, o in presenza di dimissioni del Presidente, il Vice Presidente convoca al più presto, e comunque non oltre i 60 giorni, il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.
Art. 11 - Il Collegio dei revisori dei Conti.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da due membri eletti dall’Assemblea Generale su designazione del Consiglio Direttivo scelti tra gli iscritti all’Associazione e da un membro esperto in materia contabile non necessariamente esterno all’Associazione, il quale è anche Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti hanno diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo sulla legittimità delle entrate e delle uscite poste a carico dell’Associazione, tenendo conto del bilancio preventivo e del riscontro dei documenti contabili di tutti gli organi dell’Associazione.
Il Collegio dei Revisori dei Conti redige la relazione da presentare all’Assemblea Generale, unitamente al bilancio consuntivo. Stende il verbale di ogni sua riunione e riferisce al Presidente dell’Associazione tutto ciò che ha riscontrato.
La carica di Revisore dei Conti dura 4 (quattro) anni – per le ACAT tre anni – rieleggibile ed è incompatibile con ogni altra carica dell’APCAT o delle ACAT.
Le cariche del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti costituiscono cariche sociali dell’Associazione e vengono prestate spontaneamente e senza rimunerazione.
Art. 12 – Bilancio
Il bilancio dell’associazione è annuale e coincide con l’anno solare;
il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno; il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
Il bilancio viene elaborato dal Consiglio Direttivo e sottoposto all’Assemblea per l’approvazione.
Art.13 Risorse economiche
Le risorse economiche dell’ Associazione sono costituite da:
a) quote dei soci
b) finanziamenti di Enti pubblici e privati,
c) donazioni private,
d) lasciti testamentari, con beneficio di inventario,
e) rimborsi derivanti da convenzioni
f) entrate da attività commerciali e produttive marginali
Gli eventuali utili o avanzi di gestione non possono in nessun caso essere divisi fra gli associati, anche in forma indiretta, ma devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste
Art. 14- Modifica dello Statuto
Eventuali modifiche o integrazioni al presente Statuto potranno essere apportate dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei soci presenti all’assemblea.
Art. 15- Regolamento
Il regolamento, deliberato dall’Assemblea Generale, disciplina, nel rispetto dello statuto, gli ulteriori aspetti relativi all’organizzazione ed alle attività dell’Associazione.
Art.16 – Scioglimento
La durata dell’Associazione è illimitata.
Lo scioglimento è deliberato dall’Assemblea Generale Straordinaria col voto
favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori.
In caso di scioglimento o cessazione dell’Associazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in settore analogo a quelli indicati nel presente statuto.
Art. 17 - Disposizioni Finali
Per quanto non previsto da questo Statuto, si osservano le norme di legge di riferimento, nonché le disposizioni civilistiche in materia di associazioni non riconosciute.
